Con la nuova normativa che obbliga alla denuncia in BDN a tutti coloro che detengono alveari verrà, a seguito di tale denuncia, indicato uno "stabilimento" che corrisponde all'azienda e/o alla sede di residenza dell'apicoltore. Allo stabilimento verrà conferita una "capacità" che corrisponde al numero massimo di alveari detenuti contemporaneamente nell'attività e che è determinato in base alle consistenze rilevabili in BDN per l'anno di riferimento. La capacità di ciascun apicoltore è utilizzata, inoltre, per definire l'orientamento produttivo (famigliare e/o ordinario).
A ciascun detentore di alveari verrà, per tanto, assegnato un codice aziendale a prescindere dal fatto che sia un imprenditore o meno, esso è assegnato alla sede legale dell'apicoltore (se imprenditore) o alla sede di residenza se apicoltore senza partita IVA. Il codice è composto da 3 numeri a cui segue la sigla della provincia dell'apicoltore alla quale faranno seguito successivi altri 3 numeri. Se l'apicoltore sarà in possesso di più apiari agli ultimi 3 numeri ne saranno aggiunti di progressivi (1-2-3- etc.) ciascuno dei quali starà a indicare il corrispondente apiario.
Con le nuove normative gli apicoltori che producono per autoconsumo saranno classificati come "apicoltori familiari" e non potranno detenere più di 10 alveari, comunque, qualora l'apicoltore familiare denunciasse più di 10 alveari non è obbligato ad aprire partita IVA ma dovrà aprirla solo in caso di commercializzazione del miele e altri prodotti derivanti dalla sua attività apistica. L'apicoltore in allevamento familiare può effettuare movimentazione di alveari e/o nuclei solamente in caso di chiusura di attività o di cambio di codice aziendale ma solo previa autorizzazione dell'ATS di competenza.
Il nuovo regolamento stabilisce che tutti gli apicoltori con partita IVA che producono e vendono prodotti dell'alveare (indipendentemente dal numero di alveari detenuti) e tutti gli apicoltori (senza partita IVA) che denunciano un numero di alveari superiore a 10 siano classificati come apicoltori in "allevamento ordinario". Tutti gli apicoltori in allevamento ordinario (anche se producono per autoconsumo), secondo le nuove normative, da ora in poi dovranno svolgere le operazioni di smielatura e confezionamento in laboratori registrati ai sensi del Reg CE852/2004 (laboratori autorizzati dalle ATS e/o segnalati tramite SCIA alle stesse ATS).
. A partire da gennaio 2024 tutti gli apicoltori in allevamento familiare che hanno denunciato (a dicembre 23) in BDN più di 10 alveari verranno segnalati come anomalie chi rientrasse in queta situazione può richiedere entro il 31/12/2023 la variazione da allevamento familiare a quello ordinario inviando il modulo specifico per il suo codice di allevamento all'ATS di competenza; a partire dal 1/01/2024 tale richiesta di variazione potrà esser effettuata solo tramite SCIA telematica.
Per la gestione delle anomalie vi è da compilare il modulo riportato qui a fianco nel quale bisognerà dichiarare la capacità totale dell'attività (numero totale di alveari denunciati con il recente censimento) e il laboratorio già registrato che si intende utilizzare (proprio e/o conto terzi). Al modulo è indispensabile allegare il documento di identità del titolare del codice aziendale.
Opzione 1): per chi ha laboratorio temporaneo di proprietà già autorizzato.
Opzione 2): pe chi ha laboratorio permanente di proprietà e/o in comodato d'uso (in questo caso va allegato contratto di comodato) già autorizzato
Opzione 3): per chi ha laboratori già autorizzati che svolgono servizio di smielatura conto terzi.
Chi invece desiderasse rimanere apicoltore in allevamento famigliare occorrerà denunciare in BDN (entro il 31/12/2023) un massimo di 10 alveari, tale denuncia definirà anche la capacità massima dell'apicoltore. Ricordo che dalla BDN viene considerato solamente il numero totale di alveari mentre non fanno conto il numero di nuclei denunciati al fine di catalogare un allevamento familiare piuttosto che uno ordinario.
Attualmente non è più possibile in Lombardia autorizzare laboratori di smielatura temporanei mentre rimangono regolari quelli già autorizzati in precedenza. Per gli apicoltori con partita IVA e laboratori temporanei già autorizzati è possibile effettuare vendita diretta al consumatore finale (presso fiere, mercatini e altro), vendita diretta agli esercizi di commercio al dettaglio (negozi, ristoranti, agriturismi, etc.); ricordando però che la vendita deve avvenire nella provincia in cui ha sede l'attività di apicoltura e che la vendita deve riguardare solo prodotti di derivazione dagli alveari di proprietà.
Dal 2024 andranno segnalate in banca dati anche le morie di alveari del proprio apiario e la BDN provvederà a registrale, allo stesso modo andranno denunciati, al momento del recupero, gli sciami che si catturano durante la stagione, Per quanto riguarda la formazione di nuclei questi, invece, andranno denunciati entro il 31/12 dell'anno in corso.
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